In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito “Decreto”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.
Possono inoltrare la segnalazione al Gestore delle Segnalazioni della COGEI SRL (nel seguito anche “Società”): i dipendenti della stessa, nonché i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società; i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società; coloro che ancora non lavorano per la Società, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.
L’identità del segnalante è nota solo al Gestore della Segnalazione, che ha l’obbligo di tutelarne anzitutto la riservatezza con i limiti previsti dal Decreto.
La Società assicura la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla segnalazione.
In caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.
Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al Gestore della Segnalazione della Società; esterna, ossia rivolta all’ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.
Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.
Per maggiori dettagli, prima di procedere con la segnalazione, si prega di leggere con attenzione il documento Procedura per Whistleblowing – pdf e l’informativa sulla privacy – pdf
La segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta al Gestore delle Segnalazioni della Società nel cui contesto lavorativo il segnalante opera.
La Società ha predisposto i seguenti canali di ricezione delle segnalazioni interne:
- piattaforma informatica: https://gruppocogei.segnalazioni.net/
- casella vocale:accessibile https://gruppocogei.segnalazioni.net/
- incontro diretto e riservato:veicolando la richiesta mediante uno dei canali summenzionati.
Tutti i canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, del facilitatore, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
In ogni caso chi intende presentare una segnalazione deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata.
La segnalazione esterna, infine, è la comunicazione presentata all’ANAC, in forma scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è stata prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell’ANAC.